ANA Campotamaso

Statuto del Comitato

COSTITUZIONE E SCOPO
Articolo 1

Il comitato di quartiere di Campotamaso è costituito da un gruppo di persone abitanti nella parrocchia di Campotamaso.
Il comitato opera per il bene e gli interessi della frazione, senza scopi di lucro.
Ha sede in Campotamaso via Chiesa presso la sede delle ex scuole elementari.

Il comitato di quartiere di Campotamaso ha lo scopo di:

  • Perseguire nell’ambito locale lo sviluppo della frazione favorendo lo studio dei problemi e delle esigenze di Campotamaso.
  • Interagire con l’amministrazione Comunale sulle problematiche locali.
  • Collaborare con le realtà locali, parrocchia, gruppi, associazioni, nelle attività sociali, culturali, nel tener vive le tradizioni e la storia della comunità.
  • Per espletare (perseguire) gli scopi, il comitato si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei cittadini delle contrade site geograficamente in ambito parrocchiale.

AMMISSIONE AL COMITATO DI QUARTIERE
Articolo 2

Sono da considerarsi cittadini facenti parte del comitato di quartiere di Campotamaso tutti gli abitanti residenti nella Parrocchia di Campotamaso.

ORGANI SOCIALI
Articolo 3

Gli organi del comitato di quartiere di Campotamaso sono:

  • Assemblea degli abitanti
  • Consiglio di Quartiere
  • Il presente regolamento stabilisce inoltre i compiti di eventuali altri organismi interni al comitato di cui lo stesso si avvale per il raggiungimento degli scopi sociali.

Articolo 4

L’Assemblea del comitato di quartiere è convocata per discutere gli argomenti posti all’ordine del giorno del consiglio, eleggere i Consiglieri di quartiere.

Articolo 5

Il Consiglio di Quartiere viene eletto dai residenti di Campotamaso nel numero massimo di 17 componenti. In caso di ritiro di un consigliere subentra il primo dei non eletti ed a seguire.
I consiglieri eletti resteranno in carica 3 anni.

Articolo 6

Sarà eletto consigliere un rappresentante per ogni contrada o zona relativamente al maggior numero di preferenze acquisite. Per completare il numero di 17 componenti seguirà il consigliere, secondo classificato nella graduatoria, relativamente alla contrada o zona di appartenenza, per un massimo di due consiglieri.

Articolo 7

Il Presidente del Consiglio di Quartiere sarà nominato dai consiglieri eletti nella prima riunione del consiglio che si terrà immediatamente e non oltre un mese dopo le votazioni.

IL PRESIDENTE DEL COMITATO
Articolo 8

Il Presidente:

  • ha la rappresentanza del comitato di quartiere in tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione,
  • è garante dell’applicazione del regolamento nell’ambito del Comitato,
  • convoca e può presiedere le assemblee,
  • convoca e presiede il C.d.Q.,
  • provvede all’esecuzione delle deliberazioni delle Assemblee e del C.d.Q.,
  • nomina i due Vice Presidenti di cui uno Vicario, nomina il Segretario.
  • Il Presidente ha la firma di tutti gli atti del Comitato. In mancanza del Presidente, il Vice Presidente Vicario lo sostituisce in tutte le funzioni.

CONSIGLIO DI QUARTIERE
Articolo 9

Il C.d.Q. è composto dal Presidente e da 16 Consiglieri.
Il C.d.Q. detta le direttive generali per quanto stabilito nell’articolo 1.
Il C.d.Q. può inoltre assegnare compiti particolari ai cittadini non facenti parte del C.d.Q. ed invitarli a partecipare alle sedute dello stesso, senza diritto di voto.
In caso di assenza del Presidente il consiglio può essere convocato e presieduto dal Vice Presidente Vicario.
Il C.d.Q. si riunisce ordinariamente almeno una volta al quadrimestre.
Le deliberazioni, per essere ritenute valide, devono avere il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente del C.d.Q.
Con provvedimento motivato, chi presiede il C.d.Q. può sospendere l’esecutività di una delibera approvata al termine della relativa votazione, invitando il C.d.Q. ad un riesame. Il tal caso la delibera sospesa è sottoposta ad una nuova votazione nel corso della successiva riunione e, se la delibera venisse nuovamente approvata, il Presidente ha l’obbligo di eseguirla.
Ogni delibera che comporta decisioni collegiali deve essere verbalizzata, sottoscritta del Presidente e dal rispettivo Segretario e conservata in apposito registro o raccoglitore.
Il Consigliere che non interviene a tre riunioni consecutive, senza giustificato motivo, viene considerato decaduto per rinuncia al proprio mandato.
La riunione del Consiglio di Quartiere non è valida se il numero dei Consiglieri è inferiore a 5 (cinque).

Articolo 10

Almeno una volta all’anno viene convocata dal Presidente una Assemblea Generale per illustrare le attività svolte dal Consiglio di Quartiere.
Tutti i cittadini possono rivolgersi al C.d.Q. per esigenze o problemi inerenti la Comunità.

Articolo 11

Eventuali modifiche al regolamento saranno approvate dall’Assemblea di Quartiere su proposta del C.d.Q.

by Giannino Bertò - Release 5.0 - 2011